PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO FAMILIARE - FIGLI A CARICO
Per quanto riguarda i contributi versati in favore di familiari fiscalmente a carico ed iscritti alla previdenza complementare, gli stessi possono essere dedotti, in primo luogo, dall’eventuale reddito di detti familiari, fino ad azzerarli; per l’ammontare eccedente e quindi non dedotto, l’iscritto potrà dedurli unitamente a quelli datoriali e individuali relativi alla propria posizione nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui. Se i versamenti per il familiare a carico superano, sommati ai contributi dell’aderente principale, il limite di deducibilità, tale quota potrà essere portata in deduzione da un altro eventuale familiare a carico. Da tenere comunque presente che è anche possibile non dedurre i contributi versati per il familiare a carico optando per dichiararli integralmente quali non dedotti.
Sul rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. Onde evitare una penalizzazione per l’investimento da parte dei fondi in titoli del debito pubblico e in altri titoli ad essi equiparati i cui rendimenti scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50%, la base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi è determinata, relativamente ai rendimenti dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l’aliquota del 12,50% e, quella della nuova legge, del 20%. In pratica, i rendimenti dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,5% (12,5/20*100= 62,5). L’aliquota applicabile è determinata sulla composizione del portafoglio al 31.12 dell’anno antecedente a quello in corso (composizione 2013 per tassazione nel 2014, composizione 2014 per tassazione nel 2015 e così via). Inoltre, per investimenti in attività finanziarie di lungo periodo in settori dell’economia reale viene riconosciuto al fondo pensione un credito d’imposta per l’anno successivo.
Esempio piano individuale pensionistico e risparmio fiscale - scarica allegato 1 in fondo alla pagina
Esempio piano individuale pensionistico e risparmio fiscale
ESEMPIO PAGAMENTO IMPOSTE
IN BASE ALLE ALIQUOTE IRPEF IN CORSO
Reddito lordo annuo ipotizzato: € 32.000
Aliquota IRPEF 38% 1,52% add. Regionale 0,73% add. Comunale
( es. comune di Cervasca ) .
Totale aliquota: 40,25%
Imposte: € 6.960,00 parte fissa
(come si può vedere dalla tabella riportata sopra)
A regolazione: (€ 32.000 – € 28.000) = € 4.000 x 40,25% = € 1.610,00
TOTALE COMPLESSIVO: 6.960 1.610 = 8.570,00 €
Aderendo ad un Fondo Pensione deducibile
ed ipotizzando un versamento di € 2.000:
Reddito Lordo annuo viene “abbattuto”: € 32.000 – € 2000 = € 30.000
Imposte: € 6.960,00 parte fissa
A regolazione: (€ 30.000 – 28.000) = € 2.000 x 40,25% = € 805,00
TOTALE COMPLESSIVO CON FONDO PENSIONE: € 6.960 € 805= € 7.765,00
DIFFERENZA: € 8.570 – € 7.765 = € 805,00 Imposte risparmiate
Riassunto semplificato:
Versando € 2.000 al Fondo Pensione
ed ipotizzando un’aliquota IRPEF del 40,25%
- € 2.000 – 40,25% = € 805,00 risparmio fiscale
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO TASSAZIONE
Quali sono i vantaggi fiscali inerenti alla tassazione
rendimenti:
sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte
delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità 2015).
La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari,
come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,5%.
pagamento della pensione complementare:
la tassazione è particolarmente favorevole.
L’aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare.
In particolare, per i primi 15 anni l’aliquota è pari al 15%; dal sedicesimo anno si riduce
di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione, fino al limite massimo di 6 punti percentuali.
Con almeno 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DEDUCIBILITÀ
Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo di imposta pari al 15% sull’ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, determinata al netto dei contributi non dedotti, eventuali premi di produttività convertiti in contribuzione previdenziale e della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale tempo per tempo vigente.
La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forma pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite di riduzione pari a 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite in fase di erogazione è applicata un’imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, si segnala che l’aliquota effettivamente applicata potrà risultare ridotta in funzione dell’ammontare di proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della “white list”. In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione applicabile ai proventi dei titoli di cui sopra. La quota della prestazione riconducibile alla parte del montante maturato fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta a tassazione progressiva IRPEF in quanto reddito assimilato a quello di lavoratore dipendente.
Visiona lo schema sulle riduzioni delle ritenute in base agli anni di partecipazione alle forme pensionistiche - scarica allegato 2 in fondo alla pagina
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