PRESTAZIONI PIP VITTORIA
Riscatto immediato totale (cessazione per dimissioni volontarie, inoccupazione fino a 48 mesi anche in mobilità).
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’aliquota del 23%, a titolo di imposta definitiva.
Riscatto parziale o totale (inoccupazione oltre 24 mesi, inabilità, decesso prima del pensionamento)
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.
Anticipazioni
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) si applica l’aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.
Questo lo schema riassuntivo
in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata al momento della richiesta, per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per l'iscritto o per i figli, documentato con atto notarile oppure per la realizzazione sulla prima casa degli interventi di ristrutturazione (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), appositamente documentati come previsto dalla normativa sulla detrazione Irpef per le ristrutturazioni
decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze degli aderenti
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
L’importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore all'1gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in questo caso, la rendita anticipata sarà pertanto assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dall'1gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dall'1gennaio 2007
PRESTAZIONI PIP VITTORIA AL PENSIONAMENTO
Come ritirare il capitale investito nel PIP
La prestazione può essere erogata in due forme:
in forma di rendita (assegno pensionistico periodico), almeno per il 50% del capitale maturato;
in forma di capitale (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato nel periodo di partecipazione), al massimo per il 50% del capitale maturato.
L’aderente ha diritto a richiedere il 100% in capitale se convertendo in rendita il 70% del montante finale si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale (al 2019 pari a 457,99 €/mese * 13 mensilità = 5.953,87).
REGIME FISCALE
Quota capitale: sull’importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.
Quota in rendita: sull’importo della rendita relativa al capitale finale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione, mentre la rivalutazione della rendita è assoggettata alla fonte all’imposta sostitutiva del 26%.
La rivalutazione viene calcolata come differenza fra l’importo annuo della rendita vitalizia in corso di erogazione e la rata iniziale a tasso tecnico 0%. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08%.
Da sottolineare come si paghi sempre solo la percentuale indicata e null’altro, in quanto le prestazioni del fondo pensione non si cumulano con altri redditi: di conseguenza, non aumentano la tassazione ordinaria e non pregiudicano l’ottenimento di prestazioni sociali da parte dello Stato.
IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
LE TIPOLOGIE DI RISCATTO
Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato in vari casi.
In particolare, l’iscritto può richiedere.
Il riscatto parziale (50 per cento della posizione individuale maturata) Nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non infe-riore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. È ammesso, inoltre, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).
Il riscatto totale della posizione individuale maturata Nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è però ammesso nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle presta-zioni pensionistiche complementari.
Il riscatto in caso di morte dell'iscritto alla forma pensionistica In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare. prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione. Il riscatto dell'intera posizione individuale maturata dalla persona deceduta è esercitato dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.
Performances, Fondo Vittoria Previdenza
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
L’aderente che abbia maturato il diritto di accesso alle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, purché abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, acquisisce il diritto di accesso alle prestazioni maturate con il piano pensionistico individuale. Con l’acquisizione di tale diritto si chiude la fase di contribuzione e si apre la fase di erogazione della rendita. La data di inizio erogazione delle prestazioni in rendita viene fissata nel primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione prevista al successivo articolo 16 - lettera g). Al termine della fase di contribuzione l’Aderente può richiedere, nei casi e nei limiti previsti dal Decreto, l’immediata liquidazione del capitale maturato calcolato, come riportato all’articolo 1.3), alla data di inizio erogazione.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazioni alle forme pensionistiche complementari. Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere la prestazione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto integrale presso le forme medesime.
L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite massimo del 50 per cento della posizione individuale maturata.
Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo ottenuto, convertendo in rendita vitalizia annua il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti al 29 aprile 1993 iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e che non abbia esercitato il riscatto integrale della propria posizione, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
La posizione previdenziale aperta presso il Piano Individuale Pensionistico Vittoria, a seguito della liquidazione della prestazione pensionistica, verrà definitivamente chiusa e la parte di montante non erogato sotto forma di capitale verrà trasferita in una polizza individuale al fine dell’erogazione della rendita.
La polizza per l’erogazione della rendita verrà emessa da Vittoria Assicurazioni. La rendita verrà rivalutata in funzione del rendimento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita.
L’ammontare della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale maturato da convertire per un coefficiente determinato in base all’età dell’Aderente. Il coefficiente da utilizzare è quello indicato nelle tabelle di cui all’Allegato 3, delle Condizioni Generali di Contratto, in corrispondenza dell’età rettificata dell’Aderente.
TIPOLOGIE DI RENDITA
L’aderente può scegliere una delle seguenti forme:
Rendita Vitalizia
Prevede la corresponsione periodica della prestazione finché l'Aderente è in vita. A seguito
del decesso dell'Aderente, il pagamento della rendita vitalizia si interrompe e la polizza
viene estinta.
Rendita Certa
Prevede la corresponsione periodica della prestazione per un periodo certo scelto
dall’Aderente all'atto della sottoscrizione dell'opzione:
Rendita certa per 5 anni
Rendita certa per 10 anni
Rendita certa fino a 80 anni
In caso di decesso dell’Aderente durante il periodo certo di corresponsione, la rendita
viene erogata alla persona da lui designata all’atto della sottoscrizione dell’opzione fino al
termine del periodo certo, dopodiché il pagamento della rendita si interrompe e la polizza
viene estinta.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo certo di corresponsione, la
rendita si trasforma da certa a vitalizia.
Rendita Reversibile
Prevede la corresponsione periodica della prestazione all'Aderente finché è in vita e, in caso di suo decesso, alla persona indicata dall’Aderente all’atto della sottoscrizione dell’opzione (reversionario) finché è in vita. A seguito del decesso del reversionario, il pagamento della rendita si interrompe e la polizza viene estinta. Precisiamo che a seguito dell'opzione di attivazione rendita, la prestazione non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione della rendita. Frazionamento La rendita posticipata viene erogata a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dal beneficiario, secondo la periodicità prescelta:
Semestrale
Trimestrale
Bimestrale
Mensile
BENEFICIARI
Beneficiario delle prestazioni pensionistiche complementari, anche se corrisposte in forma di capitale nei casi consentiti dalla Legge, è esclusivamente l'Aderente. Qualora l'Aderente, ai sensi del precedente articolo 3.1), opti per la conversione in una forma di rendita di opzione della tipologia "certa", l'Aderente stesso designa i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che subentreranno nel godimento della rendita certa a seguito del suo decesso. Qualora l'Aderente, ai sensi del precedente articolo 3.1), opti per la conversione in una forma di rendita di opzione della tipologia "reversibile", l'Aderente stesso designa la persona fisica che subentrerà nel godimento della rendita vitalizia al suo decesso. L'Aderente designa, in caso di suo decesso nel corso della Fase di accumulo, i soggetti (persone fisiche o giuridiche), i quali potranno esercitare il diritto alle prestazioni previste al precedente articolo 6). In mancanza di tale designazione, il diritto di riscatto spetta agli eredi legittimi o testamentari. In assenza di tali soggetti, il capitale assicurato sarà devoluto a finalità sociali, secondo i dettami del Decreto. La designazione dei Beneficiari, così come eventuali revoche o modifiche, debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, oppure disposte per testamento.
NON PIGNORABILITÀ, NON SEQUESTRABILITÀ E NON CEDIBILITÀ
Le prestazioni contrattuali nella Fase di accumulo sono intangibili. Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma7, lettera a) del Decreto Legislativo n.252 del 5 dicembre 2005 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
PROSECUZIONE VOLONTARIA
L'Aderente può prolungare la durata della Fase di accumulo del PIP oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile. L'Aderente, alla data del pensionamento così come previsto dal Decreto, deve avere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare, con il diritto di proseguire o meno con i versamenti.
Contattaci per saperne di più sul PIP Vittoria e per visionare l’informativa
RICHIEDI CONSULENZA
CONDIVIDI
Previdenza complementare e TFR
È possibile destinare il proprio TFR a forme di previdenza complementare. Leggi questo approfondimento per saperne di più.
CONTINUA A LEGGERE
Previdenza integrativa. Vantaggi fiscali e deducibilità
Il totale dei contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente. Parliamo qui delle diverse casistiche e di come ottenere la deducibilità.
CONTINUA A LEGGERE
PRODOTTI
<
VEICOLI
Muoversi in sicurezza. Il tuo unico obiettivo è raggiungere la destinazione, la nostra Vittoria è accompagnarti facendoti sentire sicuro alla guida.
Continua a leggere
CASA
Tutti noi desideriamo sentirci sicuri. La nostra Vittoria è proteggere la tua casa e la tua famiglia per farti vivere sereno la tua quotidianità.
Continua a leggere
PREVIDENZA
La previdenza complementare è utile per non avere paura del domani. La nostra Vittoria è di costruire insieme un futuro solido per te e la tua famiglia.
Continua a leggere
RISPARMIO
Pensare al domani fin da oggi è una cosa saggia. La nostra Vittoria è aiutarti a concretizzare i tuoi sforzi per garantirti un futuro radioso.
Continua a leggere
AZIENDE
Aiutiamo chi dedica le proprie energie per portare avanti un’attività produttiva e si dedica a soddisfare i bisogni dei propri clienti. Scopri i nostri prodotti per le aziende.
Continua a leggere
SALUTE
La salute è un bene primario da tutelare, sempre! La nostra Vittoria è riuscire a proteggere salute e benessere per farti vivere sereno.
Continua a leggere
INFORTUNI
Le persone sono la più grande risorsa che esista, la nostra Vittoria è garantire la tutela e protezione in caso di infortunio al lavoro e nel tempo libero.
Continua a leggere
>
Prodotti collocati da Partner distributivi - Vittoria Assicurazioni
Per proteggere al meglio il patrimonio dei nostri clienti e gli investimenti attuati tramite sottoscrizione delle Polizze,
Vittoria Assicurazioni ha attuato accordi distributivi con partner selezionati per la collocazione dei prodotti.
Scopri di più
ORARIO UFFICIO:
Lunedì: 08:30 - 12:30 / 14:15 - 17:00
Martedì: 08:30 - 12:30 / 14:15 - 17:15
Mercoledì: 08:30 - 15:00 CONTINUATO
Giovedì: 08:30 - 12:30 / 14:15 - 17:15
Venerdì: 08:30 - 12:30 / 14:15 - 17:00
CONTATTI
Usa questo modulo per parlare con Vittoria!
Compila i campi che sono riportati e usa lo spazio a disposizione per formulare la tua richiesta.
Le tue domande troveranno presto risposta, il nostro consulente è qui per te!
Non dimenticarti di indicare i giorni e gli orari in cui preferisci parlare con noi.