Dal 1933, l’istituto previdenziale che in caso di lesioni incorse al lavoratore, indennizza il malcapitato è INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro è un evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Riassumendo, l’infortunio è caratterizzato da:
l’evento nefasto,
il trauma fisico (lesione per il lavoratore),
l’occasione di lavoro,
la causa violenta.
L’ occasione di lavoro l’infortunio deve essere generato da un incidente che sia connesso con l’attività lavorativa svolta. “Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso”.
La causa violenta è quella componente esterna va a minare l’integrità psico-fisica del lavoratore, tipo movimenti bruschi o sforzi muscolari, alcune sostanze tossiche, virus, particolari condizioni climatiche e microclimatiche e tutto ciò che influisce negativamente sul verificarsi dell’evento nefasto.
Non appena si verifica l’infortunio, l’iter da seguire, per il lavoratore infortunato, è il più semplice e naturale: dare comunicazione immediata e tempestiva al proprio datore di lavoro e ricevere le cure necessarie rivolgendosi:
al medico aziendale, qualora sia presente nel luogo di lavoro,
al proprio medico curante,
al pronto soccorso.
È fondamentale ottenere il certificato medico con il quale si attesteranno ai fini dell’indennizzabilità:
la diagnosi;
il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro.
L’invio telematico del “certificato medico” di infortunio sul lavoro è un obbligo del medico. Il lavoratore deve fornire al proprio datore il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi ivi indicati.
Il diritto alle prestazioni INAIL inizia dal momento in cui il datore di lavoro riceve notizia dell’evento. IL datore di lavoro avviserà l’INAIL tramite comunicazione o denuncia. Ha tempo due giorni per adempiere a quest’obbligo che vige su di lui “indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”.
CHE DIFFERENZA C’É TRA COMUNICAZIONE E DENUNCIA?
Dipende dall’entità dell’infortunio e dalla prognosi.
Comunicazione di infortunio: la prognosi indica l’impossibilità di lavorare per un periodo che va da 1 a 3 giorni.
Denuncia di infortunio: la prognosi è superiore a 3 giorni. In questo caso si fa la denuncia entro 48 ore, la quale opera la tutela assicurativa ai fini di indennizzare l’infortunio dall’INAIL. La denuncia si fa in via telematica. I tempi per fare la denuncia si dimezzano qualora la situazione sia grave ed abbia cagionato un pericolo di morte o la morte del lavoratore.
Nel modulo di denuncia dell’infortunio vanno specificati (art 53 T.U).:
i riferimenti del certificato medico preventivamente inviato dal medico intervenuto ad apprestare le cure,
debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio,
il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio,
le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione,
la natura e la precisa sede anatomica della lesione,
il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti,
le ore lavorative e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio.
Qualora il datore di lavoro non adempia a questi obblighi di denuncia o comunicazione, il lavoratore può in prima persona rivolgersi alla sede INAIL competente e provvedere all’incombenza, munito di copia del certificato medico inerente all’infortunio.
Adempiere alla comunicazione o alla denuncia dell’infortunio in ritardo significa compiere un illecito amministrativo punibile con sanzione.
L’infortunio sul lavoro può avere differenti stati di gravita. Ad ogni modo, il lavoratore riscontrerà una compromessa integrità psico-fisica che si manifesta in uno stato di temporanea e assoluta impossibilità a compiere attività lavorativa. Questo stato temporaneo porta conseguenze negative sulla la retribuzione annessa. Per sopperire a questa perdita entra in gioco la funzione assicurativa dell’INAIL. Al lavoratore infortunato spettano determinate prestazioni.
L’Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, finalizzata:
a garantire un trattamento retributivo al lavoratore assente dal lavoro per infortunio,
a coprire spese sanitarie (cure mediche, accertamenti diagnostici, protesi).
Andando nel dettaglio, da 1° al 3° giorno il lavoratore percepirà normalmente dal datore di lavoro:
il 100% della sua normale retribuzione giornaliera inerente al giorno nel quale l’infortunio è avvenuto;
il 60% della normale retribuzione, fino al terzo giorno successivo al giorno dell’evento (c.d. “periodo di carenza”), salvo condizioni migliori eventualmente previste dal contratto collettivo applicato al caso specifico.
A partire dal 4° giorno, scatta invece l’indennità INAIL che sarà pari:
Al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore e sarà erogata dal 4º al 90° giorno in cui permane l’infortunio;
Al 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore, erogata dal 91° giorno sino alla guarigione del lavoratore.
Indennizzo danno biologico in capitale, nel caso in cui l’infortunio abbia causato menomazioni dell’integrità psicofisica abbastanza serie.
L’INAIL erogherà delle prestazioni a seconda del grado di menomazione subite e del c.d. danno biologico, accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000:
qualora il danno comporti una menomazione permanente di entità superiore al 6% ed entro il 15% sarà erogata una prestazione economica detta “indennizzo in capitale” e verrà erogata in una unica soluzione facendo riferimento per l’ammontare alla “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al D.M. 12 luglio 2000 come modificato dal D.M. 45/2019.
Quando invece la permanente menomazione accertata oscilla tra il 16% ed il 100% l’indennizzo viene erogato in rendita e l’importo si compone di una quota che risarcisce e indennizza il danno biologico ed un’altra che invece indennizza la ridotta capacità del lavoratore a produrre reddito; in questo caso sempre in base alla percentuale di menomazione, le tabelle previste dai D.M. citati (riviste e rivalutate periodicamente) cui far riferimento per calcolare l’importo sono: per la prima quota la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” e per la seconda, la “Tabella dei coefficienti” - quest’ultima considera il coefficiente e la percentuale adatto alla retribuzione che il lavoratore percepiva.
Se l’infortunio è talmente grave da provocare la morte del lavoratore, sorge nella famiglia dello stesso un bisogno di adeguato supporto, a tal proposito come precisato dall’INAIL, sul sito: a partire 2007, “è stato istituito uno specifico Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori - assicurati e non, ai sensi del Testo Unico - vittime di gravi infortuni sul lavoro. I compiti di erogazione delle prestazioni sono attribuiti all’Inail previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del ministero”. L’INAIL dunque in virtù di quanto detto eroga ai congiunti una rendita o un beneficio una tantum e copre mediante il c.d. assegno funerario le spese relative alle esequie.
L’INFORTUNIO DERIVA DA UN PROBLEMA DI SICUREZZA?
Per legge, se l’incidente è stato così grave che ha provocato un infortunio con una prognosi superiore a 30 giorni o la morte del lavoratore, a seguito della denuncia telematica all’INAIL, verrà informata l’autorità di pubblica sicurezza del posto. L’INAIL avvierà l’inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, la quale poi invierà il tutto alla procura. Se dall’infortunio sono occorse lesioni colpose che possono essere la conseguenza delle violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, vi sarà l’intervento della Procura della Repubblica. L’azione penale scatterà inoltre a querela del lavoratore infortunato fino ad una prognosi di 40 giorni, mentre scatterà d’ufficio per lesioni con prognosi superiori ai 40 giorni ed in caso di morte.
I CONTROLLI DELL’INAIL PER IL LAVORATORE CHE RICEVE L’INDENNIZZO
L’INAIL una volta accertato il danno permanente dell’infortunato, procede all’erogazione delle prestazioni. Come stabilito all’ art.83 del T.U. la misura della rendita di inabilità può essere rivalutata. Quel che viene valutata è l’attitudine al lavoro, che può essere in parte recuperata oppure diminuire nel tempo, sempre se il peggioramento deriva sempre dall’infortunio. In un primo momento l'INAIL deve pronunciarsi nel termine di 90 giorni sulla revisione. Negli anni successivi (un anno dall’infortunio e sei mesi dall’inizio dell’erogazione dell’indennizzo) può richiedere o disporre la revisione ed effettuare delle visite di controllo , questo per i primi 4 anni dall’infortunio. Successivamente: “la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.” (art.83 T.U.)
INFORTUNIO IN ITINERE
Tra gli infortuni sul lavoro, dal 2000 è compreso anche l’infortunio in itinere.
Questa particolare tipologia di infortunio per grandi linee è quello che può verificarsi lungo il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:
dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;
da un primo luogo di lavoro (es. un’azienda x) ad un altro (es. azienda y) qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;
dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa qualora non sia presente una mensa all’interno dell’azienda.
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