Nell’ambito della gestione del RISK MANAGEMENT AZIENDALE noi ci occupiamo della “TUTELA DEL CAPITALE UMANO”
Chi sono i Key-man
Il Key-man in un ambito aziendale e in chiave civilistico/fiscale può essere identificato tra gli:
- Amministratori (sono spesso anche soci e sono “inquadrati” come co.co.co.)
- di una società di capitali
o
- di una società di persone
- Lavoratori dipendenti che rivestono il ruolo di “risorsa strategica”
Polizza del Key-man tramite tariffa T.C.M.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: T.C.M. – TEMPORANEA CASO MORTE
CONTRAENTE: L’AZIENDA
ASSICURATO: Il KEY MAN
IMPORTO DELLA COPERTURA: da concordare in funzione di una pluralità di variabili nel rispetto dei principi di “inerenza”, “congruità”, “certezza” e “determinabilità” (es. di variabili: società di capitali, società di persone, n° soci, dimensioni aziendali, fatturato, valore di avviamento, “peso specifico” dell’assicurato nell’economia della gestione aziendale, ecc.)
BENEFICIARI:
CASO 1) L’AZIENDA
CASO 2) GLI EREDI DEL KEY-MAN
SOLUZIONE 1: POLIZZA TCM
CONTRAENTE: L’AZIENDA
ASSICURATO: L’AMMINISTRATORE/I E/O ALTRI EVENTUALI “KEY-MAN”
BENEFICIARIA: AZIENDA
Con questa soluzione l’azienda, tramite un corretto approccio di risk management, si tutela assicurativamente rispetto alla possibilità che possa venir meno una risorsa (“umana”) fondamentale per i propri “ingranaggi”.
PROFILI FISCALI (caso 1: Beneficiaria l’azienda)
IL COSTO del premio è considerabile come FISCALMENTE DEDUCIBILE DALL’AZIENDA (in quanto “certo” e “determinabile” art. 109, comma1; “inerente” e “congruo” * art. 109, comma 5 del T.U.I.R.), “per competenza”, ai fini IRES (IRPEF) e IRAP e non imponibile per il key-man **
IN CASO DI “SINISTRO”: IL CAPITALE corrisposto dalla compagnia è considerato, per il “principio di correlazione” temporale tra costi e ricavi, una “sopravvenienza attiva” (art. 88, comma 3, lettera a) del T.U.I.R.) e come tale TASSABILE quale componente positiva di reddito in capo al beneficiario (società) ai fini IRES (IRPEF) e IRAP **
* Perché venga rispettato il principio di congruità, il capitale assicurato deve essere dello stesso ordine di grandezza del danno stimato per l’azienda nel caso si verifichi il decesso dell’assicurato e il costo del premio deve essere a sua volta commisurato all’importo del capitale assicurato
** Questo assunto vale per la principale dottrina di riferimento. Sugli aspetti fiscali si vedano anche gli allegati “di dottrina” distribuiti
SOLUZIONE 2: POLIZZA TCM
CONTRAENTE: L’AZIENDA
ASSICURATO: L’AMMINISTRATORE/I E/O ALTRI EVENTUALI “KEY-MAN”
BENEFICIARI: I DESIGNATI DELL’AMMINISTRATORE/KEY-MAN
In questo caso la tutela riguarda direttamente il lavoratore ed i suoi designati. Questa polizza rappresenta, dunque, una forma di benefit riconosciuto da parte dell’azienda a favore del lavoratore.
PROFILI FISCALI (caso 2: Beneficiari i “designati”)
Ipotizzando, invece, una T.C.M., con contraente l’azienda, assicurato il key-man, ma, in questo caso, beneficiari i “designati” il premio per l’azienda è “in ogni caso” un componente negativo di reddito, in quanto liberalità o compenso in natura (art 95 del T.U.I.R.), interamente deducibile ai fini IRES (IRPEF) e IRAP*
….. ma costituisce per il key-man un fringe benefit totalmente imponibile alla stregua di reddito di lavoro dipendente**.
In questo caso, la prestazione, una volta erogata dalla compagnia ai “designati” al verificarsi del sinistro (decesso), sarà esente da tassazione (art.6, comma 2 del T.U.I.R.)
PROFILI FISCALI (caso 2: Beneficiari i “designati”)
Ipotizzando, invece, una T.C.M., con contraente l’azienda, assicurato il key-man, ma, in questo caso, beneficiari i “designati” il premio per l’azienda è “in ogni caso” un componente negativo di reddito, in quanto liberalità o compenso in natura (art 95 del T.U.I.R.), interamente deducibile ai fini IRES (IRPEF) e IRAP* ma costituisce per il key-man un fringe benefit totalmente imponibile alla stregua di reddito di lavoro dipendente**.
In questo caso, la prestazione, una volta erogata dalla compagnia ai “designati” al verificarsi del sinistro (decesso), sarà esente da tassazione (art.6, comma 2 del T.U.I.R.)
Visti i presupposti, si può ritenere che le implicazioni di carattere tributario relative alla I.P. (invalidità permanente) siano le medesime della T.C.M. e cioè, semplificando e in estrema sintesi:
il premio per l’azienda è “in ogni caso” un componente negativo di reddito, in quanto liberalità o compenso in natura (art 95 del T.U.I.R.), interamente deducibile ai fini IRES (IRPEF) e IRAP* ….
In questo caso, la prestazione, una volta erogata dalla compagnia ai “designati” al verificarsi del sinistro (decesso), sarà esente da tassazione (art.6, comma 2 del T.U.I.R.)
Trovi lo schema riassuntivo nel pdf allegato in fondo alla pagina - ALLEGATO 1
Polizza del Key-man tramite tariffa a “Vita Intera”
Nota importante sui profili fiscali
Mentre sulla deducibilità in capo all’azienda della T.C.M. “tradizionale” (con assicurato il key-man), nei termini prima evidenziati, la dottrina è per la maggior parte concorde, per le polizze a “Vita Intera” le interpretazioni sono le più varie.
La principale “problematica” è relativa al fatto che, mentre la T.C.M. è strutturata per prevedere il rimborso solo in caso di decesso, le tariffe a “vita intera” prevedono anche la possibilità di riscatto anticipato (con l’assicurato ancora in vita), generando, di fatto, una polizza che acquisisce quasi le caratteristiche di una polizza “mista” e non solo di una copertura di “puro rischio”.
PROFILI FISCALI della “Vita intera”:
l’interpretazione “permissiva”
Alcuni fiscalisti, e anche alcune compagnie nei loro indirizzi, accostano in tutto e per tutto la fiscalità delle tariffe “a vita intera” (con contraente e beneficiaria la società, assicurato il key – man) a quella della T.C.M. “tradizionale” ipotizzando, quindi:
che il costo sia totalmente deducibile per la società che, in caso di “sinistro” (decesso dell’assicurato) o anche in caso di risoluzione anticipata del contratto (es. riscatto): il capitale corrisposto dalla compagnia venga considerato, per il “principio di correlazione” temporale tra costi e ricavi, una “sopravvenienza attiva” e come tale tassabile quale componente positivo di reddito in capo al beneficiario (società).
Questa interpretazione è certamente intrigante commercialmente ma, a nostro avviso, potrebbe esporre la società ad una maggiore possibilità di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate (ne risultano vari già accaduti in passato …)
nel quale potrebbero prevalere interpretazioni differenti.
PROFILI FISCALI della “Vita intera”:
l’interpretazione “restrittiva”
In riferimento alla stessa tipologia di polizza (“vita intera” con contraente e beneficiaria l’azienda, assicurato il key – man) una interpretazione più restrittiva, a nostro avviso più in linea con la normativa fiscale, prevede che, quando la tariffa a “vita intera” configura anche delle possibilità di riscatto antecedenti al decesso dell’assicurato, la fiscalità debba seguire uno schema più in linea con quanto avviene, ad esempio, nel caso di sottoscrizione di una “vita intera” o di una “mista” da parte di una persona fisica (dove si può detrarre il 19%, entro i limiti previsti, della sola componente del premio relativa al caso morte):
teoricamente, secondo questa linea, la sola parte del premio che copre direttamente il rischio caso morte potrebbe considerarsi deducibile dal reddito d’impresa, con gli stessi presupposti di una T.C.M., mentre la parte del premio che permette la possibilità di riscatto antecedente al decesso dovrebbe essere trattata fiscalmente come una polizza di assicurazione caso vita, quindi come un vero e proprio investimento finanziario, senza risultare, dunque, deducibile.
Le polizze del Key-man e il caso particolare delle società di persone
Le società di persone si distinguono in:
S.n.c.
(società in nome collettivo)
S.a.s.
(società in accomandita semplice)
S.s.
(società semplici)
Per tutte e tre le tipologie di società di persone (S.n.c., S.a.s., S.s.)
valgono le stesse regole di carattere generale, in caso di decesso di un socio (senza distinzione, ad es. fra accomandatario e accomandante)
TRE OPZIONI
Sulla base di quanto regolato dall’art. 2284 del c.c.
“MORTE DEL SOCIO”
“salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi (2289), a meno che non preferiscano sciogliere la società (2272, n. 3), ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano…”
A PROPOSITO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEFUNTO:
L’art. 2289 del c.c. dispone per tutte e tre le tipologie di società:
“Il pagamento della quota spettante al socio (n.d.r. o agli eredi) deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento” (n.d.r. o il decesso/recesso)”
In difetto, su richiesta di chi vi abbia interesse (eredi o soci) il Presidente della Corte di Appello competente per territorio nomina un “liquidatore” (professionista: commercialista o avvocato)
Polizza del Key-man tramite TFM – TRATTAMENTO DI FINE MANDATO
Consente di investire il risparmio programmando in libertà il deposito periodico di denaro, anche di importo limitato, per costituire un capitale che si rivaluta annualmente, in base al rendimento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita.
Dedicata a chi intende realizzare un investimento di medio periodo, non rischioso, alternativo ai titoli di Stato.
E' Polizza che offre:
- La possibilità di disporre di un Piano di Accumulo coniugando alle caratteristiche delle comuni forme di risparmio finanziario i vantaggi di una tradizionale polizza vita come la protezione economica in caso di decesso;
-Un'ottima opportunità per far fruttare i propri risparmi invece che lasciarli fermi su un conto corrente bancario;
-Alle aziende una copertura per il trattamento di fine mandato dell'amministratore.
Fondi di riferimento: Vittoria Obiettivo Crescita.
Verifica il grafico sul rendimento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita che trovi in fondo alla pagina - scarica ALLEGATO 2
Che cos’è il TFM?
Non tutti sanno che le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato il TFM. Il TFM, è una sorta di TFR (la cosiddetta «liquidazione») che si può prevedere per gli amministratori di un’azienda. Viene di solito accantonato tramite una polizza, e rappresenta per l’azienda un costo deducibile.
Infatti, se per l’azienda rappresenta un costo deducibile, per l’amministratore costituisce reddito solo al momento in cui lo riceve e non quando viene accantonato e, essendo soggetto a tassazione separata, non va a cumularsi con altri redditi, quindi senza incrementare l’aliquota IRPEF.
Il TFM è un’indennità non regolamentata nella sua quantificazione da norme specifiche ma è lasciata alla libertà delle scelte societarie.
“Non esiste alcuna norma di riferimento”, e di conseguenza “non vi e' limitazione all’ammontare”. Tale impostazione conduce ovviamente a poter prevedere un accantonamento annuale di TFM “importante” nella sua quantità e di conseguenza nel far abbattere il carico fiscale. Nonostante ciò esistono dei limiti per la sua quantificazione, fissati in relazione all’impresa stessa, quindi dovrà essere congruo alla reale situazione economica dell’azienda, al volume d’affari, alla capacità reddituale dell’impresa e all’attività prestata nella stessa dall’amministratore
Perché è importante utilizzare il TFM?
L’utilizzo del TFM ha un duplice vantaggio:
– rappresentando un costo deducibile per l’azienda, tende ad abbassare la base imponibile sulla quale applicare l’IRES al 24%;
– l’amministratore quando andrà ad incassare questi soldi, potrà beneficiare di una tassazione agevolata.
Utilizzare il TFM, però, non è una cosa facile perché è abbastanza particolare. Infatti:
– deve essere presente nello Statuto della società
– e deve essere deliberato dall’assemblea.
Tale delibera deve essere fatta prima che venga nominato l’amministratore, perché se la delibera viene fatta dopo la nomina, si commette un illecito e la società perde tutta le deducibilità.
Inoltre, se dopo la costituzione varia lo Statuto della società occorre, la stessa, nomini altri amministratori, perché in questo caso si andrebbe a perdere la deducibilità.
Dunque, l’utilizzo di strumenti quali il TFM possono dare una marcia in più all’imprenditore per ridurre legalmente le tasse. Allo stesso tempo, utilizzando correttamente il TFM al termine del proprio lavoro, si potrà concedere con maggiore serenità un periodo di riposo con una “buona uscita davvero senza limite”
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