L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI È UNA COPERTURA A FAVORE DI SÉ STESSI, E NON PER I TERZI, AL FINE DI SALVAGUARDARE IL PROPRIO PATRIMONIO IN SEDE DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO.
L’articolo 2043 del Codice Civile, cita:
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La Polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) permette di tutelarsi da tutte quelle situazioni che, a causa di un danno causato involontariamente a terzi, rendono debole/sofferente il proprio patrimonio. Con questa polizza si protegge sé stessi: è la tutela del proprio patrimonio nel caso in cui si causano danni involontari provocati da sé stessi e dai propri cari. In mancanza di una polizza, il risarcimento dei danni deve necessariamente arrivare dal proprio patrimonio.
La Polizza RCT protegge il patrimonio in diverse situazioni, assicurando una serenità in più ambiti:
Vita privata
capofamiglia per i danni causati dai figli, dagli animali domestici e per i danni causati nell’ambito sportivo dilettantistico
Vita domestica
danni che si verificano in casa come le perdite d’acqua o la caduta di oggetti dal balcone
Vita professionale
danni causati svolgendo il proprio lavoro
Quali sono i danni coperti
Danno a cose
Sostituire o riparare l’oggetto e compensare il suo mancato utilizzo
Danno alle persone
Invalidità temporanea, permanente o la morte
Danno patrimoniale
Danno emergente al patrimonio (attuale) e lucro cessante (danni futuri, mancato guadagno e perdita di opportunità)
Danno non patrimoniale
Sfera psichica del danneggiato
L’assicurazione si obbliga a tenere indenne l’ASSICURATO ed i suoi familiari conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia), nei limiti dei MASSIMALI convenuti in POLIZZA, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di RISARCIMENTO (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della VITA PRIVATA.
È indispensabile che il danno arrecato a terzi:
• sia accidentale e ingiusto
• arrechi un danno materiale e tangibile
• non sia provocato con DOLO
I DANNI CHE POSSIAMO ARRECARE A TERZI IN SEGUITO ALLE NOSTRE AZIONI:
-intossicazione ed avvelenamenti da cibi o bevande causati agli ospiti
-danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e persone “alla pari”, non soggetti all’obbligo di assicurazione infortuni,
-partecipazione degli ASSICURATI, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività
indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni
sportive e ricreative, compresa anche la responsabilità derivante da fatto di minori affidati
alla loro sorveglianza,
-conduzione dei locali costituenti la DIMORA ABITUALE e/o SALTUARIA del
CONTRAENTE/ASSICURATO, compresa l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria
nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi,
anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché il CONTRAENTE,
-utenza della strada in qualità di pedone,
-proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i
suddetti animali, a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale,
-pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito. Per agli autocaravan è compreso il
rimessaggio e l’utilizzo durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, fermo
-l’eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree
proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l’assicurazione si estende
anche ai giocattoli a motore, nonché alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico
-ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili.
Chi non è considerato “terzo” per la polizza RCT?
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto stesso (nucleo famigliare);
b) il coniuge, i genitori, i figli degli ASSICURATI, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
c) le persone che, essendo anche dipendenti occasionali degli ASSICURATI, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per “gli infortuni “domestici””.
FRANCHIGIA:
La copertura con il prodotto di Vittoria Assicurazioni non applica la FRANCHIGIA.
Come accennato inizialmente, la RCT è applicabile in contesti privati e professionali. Per quanto riguarda i primi, la polizza copre i danni involontari e imprevisti provocati da familiari stretti, animali domestici e personale domestico.
La RCT professionale, infine, è applicabile nei casi in cui il danno causato involontariamente e da risarcire sia stato causato durante l’attività aziendale/professionale. Un esempio di RCT è quella per le aziende che copre il risarcimento danni per lesioni, morte, distruzione o danneggiamento di proprietà altrui e copertura sinistri.
Chi non è considerato “terzo” per la polizza RCT
Quando si sottoscrive una polizza RCT è importante, come per ogni contratto, conoscere tutte le clausole e i margini di applicabilità. Nel caso specifico che stiamo analizzando, è importante sapere quali sono i cosiddetti “terzi” esclusi da tale assicurazione:
1) Tutti i parenti affini e coloro che si trovano nella condizione di convivente dell’assicurato come il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, ecc
2) I soci di s.r.l., gli amministratori, i legali rappresentanti e i loro familiari
Altri casi di esclusione dall'assicurazione per danni a terzi
L'assicurazione di responsabilità civile verso i danni a terzi non è applicabile per quei rischi che normalmente sono coperti da altri tipi di polizze, come ad esempio la rc auto. Un’altra esclusione può riguardare il territorio di applicabilità: difatti alcune zone geografiche non sono sempre coperte da tali tipi di polizze (in genere le esclusioni più frequenti riguardano il Canada, gli USA e il Messico).
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